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Ulteriori disposizioni per le popolazioni dei territori alluvionati dagli eventi avvenuti a partire dal 2 novembre

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Ulteriori disposizioni per le popolazioni dei territori alluvionati dagli eventi avvenuti a partire dal 2 novembre

Si comunica che con Delibera ARERA del 27 febbraio 50/2024/R/COM
(https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/24/050-2024-R-com.pdf) sono state pubblicate ulteriori
disposizioni a favore delle utenze/forniture colpite dagli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 02
novembre 2023.

In particolare, l’Autorità ha previsto che la sospensione dei termini di pagamento delle fatture o degli avvisi di pagamento, già introdotto con delibera 519/2023/R/COM, avrà una durata pari a sei mesi a decorrere dal 02 novembre 2023 fino al 02 maggio 2024 per tutte le forniture di energia elettrica e gas naturale attive alla data del 2 novembre 2023 e situate in corrispondenza delle strade, vie, piazze, ecc. dei Comuni di cui all’Allegato A.

In caso contrario, qualora l’utenza/fornitura non rientrasse nel suindicato Allegato A, è tenuta a saldare gli
importi dovuti per le fatture sospese o i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

La presente Delibera prevede, inoltre, che:

  1. al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento, fissato per il 02 maggio 2024, i
    destinatari della suddetta sospensione saranno comunque tenuti a corrispondere l’integrale importo
    delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento siano stati sospesi, usufruendo delle misure di rateizzazione senza interessi disposte dall’Autorità;
  2. il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, dovrà avvenire:
    a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale;
    b) in base a rate non inferiori ad euro 20,00;
    c) per un periodo pari a 12 mesi a decorrere dalla data di comunicazione relativa alla rateizzazione
    degli importi. Tale periodo può comunque essere ridotto, purché gli importi delle rate risultino non
    inferiori ad euro 20,00.

Le rate potranno essere cumulate nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta dei servizi di gas naturale e di energia elettrica.

Si ricorda che resta, comunque, salva la facoltà di non usufruire della rateizzazione e provvedere al regolare pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.

Se sei un cliente E.CO e sei titolare di un’utenze/fornitura destinataria delle suddette disposizioni e hai l’esigenza di ricevere le fatture ad un diverso indirizzo relativamente al punto di fornitura originario, puoi compilare il modulo di modifica dati anagrafici (allegato B) e inviarlo via e-mail all’indirizzo clienti@ecocre.it.

E.CO, l’Energia Gentile.

14 Marzo 2024 Share