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Emergenza Ciclone Harry, disposizioni a favore delle popolazioni colpite

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Emergenza Ciclone Harry, disposizioni a favore delle popolazioni colpite

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS, IDRICO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI, A PARTIRE DAL 18 GENNAIO 2026, NELLE REGIONI CALABRIA, SARDEGNA E SICILIA

Si comunica che con Delibera ARERA del 9 febbraio 20/2026/R/COM (https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/26/20-2026-R-com.pdf) sono state pubblicate le disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi, a partire dal 18 gennaio 2026, nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

In particolare, l’Autorità ha previsto che la sospensione dei termini di pagamento delle fatture o degli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026  – comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro nonché gli avvisi di pagamento relativi a ulteriori corrispettivi eventualmente previsti dai gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, fatti salvi i pagamenti già effettuati – avrà una durata pari a sei mesi a decorrere dal 18 gennaio 2026 per tutte le forniture di energia elettrica e gas naturale site nei Comuni colpiti come individuati nell’Allegato all’Ordinanza 1180 (Allegato A), asservite ad abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte, ovvero sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali.

L’Autorità ha, altresì, disposto che, al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applichi la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 18 gennaio 2026.

Tuttavia, qualora l’utenza/fornitura non rientrasse nel suindicato Allegato A, gli importi dovuti per le fatture sospese o i cui termini di pagamento sono stati sospesi dovranno essere saldati.

La presente Delibera prevede, inoltre, che:

  1. al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture nonché degli avvisi di pagamento emessi o da emettere dal termine della medesima sospensione fissato per il 18 luglio 2026, i destinatari della suddetta sospensione saranno comunque tenuti a corrispondere l’integrale importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento siano stati sospesi, usufruendo delle misure di rateizzazione senza interessi disposte dall’Autorità;
  2. il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, dovrà avvenire:
    a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale;
    b) per un periodo minimo pari a 12 mesi a decorrere dalla data di comunicazione relativa alla rateizzazione degli importi.

Le rate potranno essere cumulate nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta dei servizi di gas naturale e di energia elettrica.

Si ricorda che resta, comunque, salva la facoltà di non usufruire della rateizzazione e provvedere al regolare pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.

Da ultimo, se sei un cliente Energia Corrente e sei titolare di un’utenze/fornitura destinataria delle suddette disposizioni e hai l’esigenza di ricevere le fatture ad un diverso indirizzo relativamente al punto di fornitura originario, puoi compilare il modulo di modifica dati anagrafici (allegato B) e inviarlo via e-mail all’indirizzo clienti@ecocre.it.

Energia Corrente

24 Febbraio 2026 Share